C’è privacy anche se gli atti sono pubblici (come gli atti notarili). Non tutto ciò che è contenuto in un atto pubblico è per ciò solo pubblicabile. Soprattutto on line, dove ogni contenuto è facilmente accessibile. Bisogna sempre considerare la finalità della diffusione e diffondere solo i dati pertinenti con quella finalità.
Sono questi i principi applicati dal Garante della privacy (ingiunzione n. 366 del 31/8/2023), cha ha irrogato alla società RCS Mediagroup la sanzione di 10 mila euro, per avere diffuso, sull’edizione on line del Corriere della Sera, a corredo di un articolo relativo alle dispute per l’eredità di una famosa attrice, l’immagine del testamento della stessa: in tale immagine, infatti, era possibile leggere nomi, date di nascita e indirizzi di residenza dei testimoni dell’atto di ultime volontà e cioè dati ritenuti eccessivi dal Garante, in quanto non essenziali per la notizia.
La vicenda è, tra l’altro, partita proprio dal reclamo di una testimone, subissata, dopo la diffusione del testamento, da richieste di conoscenti e giornalisti. I principi espressi dalla pronuncia, peraltro, non riguardano solo testamenti e mass media, ma si estendono a qualunque altro atto pubblico (come provvedimenti amministrativi, sentenze e così via) e anche a imprese, enti pubblici, professionisti e privati.
Nel caso specifico il Garante ha affrontato due problemi: se un atto pubblico possa essere, in quanto tale, liberamente ed integralmente diffuso; se nella vicenda specifica sono stati rispettati i limiti della essenzialità dell’informazione. Ad entrambi i quesiti il Garante ha risposto no. Il primo profilo, in casi di questo tipo, è pregiudiziale: se il Garante avesse risposto affermativamente, la pubblicazione integrale del testamento sarebbe stata per definizione legittima, senza necessità di andare a vagliare il rispetto del principio di essenzialità. Ma la risposta del Garante, come detto, è stata negativa.
Al riguardo, infatti, il Garante rileva che ci sono regole selettive su chi possa consultare il registro dei testamenti presso il Ministero della Giustizia. Pertanto, la riproduzione integrale dei testamenti, pur pubblici e lecitamente acquisiti, su testate giornalistiche on-line, scrive il Garante, finisce per rendere disponibili in Internet i dati di singoli individui ad una moltitudine indeterminata di persone.
Per i giornali, dunque, si deve passare al secondo quesito e cioè se siano essenziali per le finalità informative i dati, contenuti in atti pubblici, delle persone non note, anche se collegate ai protagonisti di un fatto di interesse pubblico. Il quesito è molto delicato, potendo la risposta limitare il diritto di informare e quello di essere informati. Nella vicenda il Garante ha valutato la non essenzialità dei dati, che, tra l’altro, sono stati rimossi dal giornale nel corso del procedimento di reclamo. Più in generale, conclusivamente, chiunque carica in rete atti, anche se pubblici, non deve farlo a cuore leggero e deve ponderare sempre se la diffusione sia congrua e proporzionata.
di Antonio Ciccia Messina (Fonte: Italia Oggi)