- Federprivacy
- Martedì, 24 Agosto 2021 09:06
Le linee Guida n. 3/2019 dei Garanti Europei sul “trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del 29 Gennaio 2020 affrontano il tema dell’applicazione dei principi della privacy by design e by default ad un sistema di videosorveglianza. Il Regolamento UE 679/2016 non fornisce una definizione di “videosorveglianza”, mentre una descrizione tecnica è contenuta nella norma CEI EN 62676-1-1, alla quale si rifanno le recenti Linee Guida 3/2019 adottate dall’European Data Protection Board.
La norma CEI EN 62676-1-1 individua tre blocchi funzionali tipici dei sistemi di videosorveglianza, definendone i requisiti minimi di prestazione. Essi sono:
– L’ambiente video, finalizzato all’acquisizione dell’immagine, alla sua trasmissione, visualizzazione, analisi e memorizzazione.;
– La funzione di gestione del sistema, riferito a tutte quelle attività di collegamento con l’operatore e con altri sistemi, che comprendono, ad esempio, i comandi dell’operatore o le procedure di allarme generate dal sistema.
– La funzione di sicurezza del sistema che sovrintende all’integrità dei dati e del sistema, segnala gli eventuali guasti e protegge il sistema di videosorveglianza dalle manomissioni volute e/o involontarie.
Un sistema di videosorveglianza osservano i Garanti Europei prima di essere messo in funzione deve essere progettato secondo quanto previsto dall’articolo 25 del regolamento, in maniera tale da implementare misure tecniche e organizzative adeguate di protezione dei dati.
(Nella foto: l’Avv. Marco Soffientini, Data Protection Officer di Federprivacy, e docente dei corsi promossi da Federprivacy in materia di videosorveglianza)
Il titolare del trattamento dovrà proteggere adeguatamente tutti i componenti di un sistema di videosorveglianza e i dati in tutte le fasi di trattamento, vale a dire durante la conservazione (“data at rest”), la trasmissione (“data in transit”) e l’utilizzo (“data in use”).
In tema di misure organizzative, oltre alla eventuale necessità di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art.35 Reg. UE 679/2016), nell’elaborare le proprie politiche e procedure di videosorveglianza i titolari del trattamento dovranno definire:
– A chi compete la responsabilità della gestione e del funzionamento del sistema di videosorveglianza;
– La finalità e l’ambito di applicazione del progetto di videosorveglianza;
– Gli utilizzi consentiti e quelli vietati (ad esempio, stabilire se la captazione audio è ammessa o meno);
– Le informative brevi e complete da rendere agli interessati che si accingono ad entrare in un’area videosorvegliata;
– La durata delle registrazioni video;
– Le modalità di conservazione delle videoregistrazioni;
– La formazione per gli operatori addetti all’utilizzo del sistema di videosorveglianza;
– Le modalità di accesso alle registrazioni video, specificando in quali casi è ammessa;
– Le procedure in caso di data breach;
– Le procedure da seguire in caso di richieste di accesso alle immagini provenienti da terzi (definendo in quali casi accogliere le richieste e in quali rigettarle);
– Le procedure per la manutenzione del sistema di videosorveglianza (aggiornamento telecamere, software, ecc.);
Per quanto concerne la sicurezza tecnica, si fa riferimento alla sicurezza fisica di tutti i componenti del sistema, nonché all’integrità dello stesso, vale a dire alla protezione e resilienza in caso di interferenze volontarie e involontarie nel suo normale funzionamento e controllo degli accessi. Inoltre, devono essere garantite la riservatezza (i dati sono accessibili solo a coloro a cui è concesso l’accesso), l’integrità (prevenzione dalla perdita o dalla manipolazione dei dati) e la disponibilità (i dati possono essere consultati ogniqualvolta sia necessario).
Le misure da adottare sono sostanzialmente identiche alle misure utilizzate in altri sistemi IT e possono riguardare:
– La protezione dell’intera infrastruttura del sistema TVCC (comprese telecamere remote, cablaggio e alimentazione) contro manomissioni fisiche e furti;
– La protezione dei canali di trasmissione;
– La cifratura dei dati;
– L’implementazione di firewall, antivirus o sistemi di rilevamento delle intrusioni contro gli attacchi informatici;
– Il rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni;
– L’impiego di strumenti per ripristinare la disponibilità dei dati personali e l’accesso agli stessi in caso di problemi fisici o tecnici.
Una corretta implementazione delle misure organizzative e tecniche richiede l’adozione di un regolamento interno sull’utilizzo del sistema di videosorveglianza; un documento che consentirà al titolare del trattamento di dimostrare di aver predisposto misure tecniche e organizzative adeguate in ossequio al principio di responsabilizzazione (accountability).
Articolo di Marco Soffientini, docente del “Corso La videosorveglianza con le Linee Guida EDPB 3/2019” e del corso “Corso Specialistico per Privacy Officer nel settore Videosorveglianza”